Allegato 1
(articolo 2, comma 2).
Topo | Mus musculus
Ratto
| Rattus norvegicus
| Porcellino d'India
| Cavia porcellus
| Mesocriceto dorato
| Mesocricetus auratus
| Coniglio
| Oryctolagus cuniculus
| Primati non umani
|
| Cane
| Canis familiaris
| Gatto
| Felis catus
| Quaglia
| Coturnix coturnix
| Gerbillo
| Unguiculatus Meriones
| Furetto
| Mustela Futorios F. Furo
| Minipig
| | |
Allegato 2
(articolo 12).
Ai sensi del presente Allegato si intende per:
a) «locali di permanenza»: i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento delle procedure o delle tecniche;
b) «gabbia»: il contenitore fisso o mobile, recintato da muri, del quale almeno una parte è costituita da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti, e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno limitata;
c) «box» chiuso: superficie racchiusa da mura, da sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti uno o più animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di popolamento, la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia;
d) «paddock»: superficie recintata da staccionata, da mura, da sbarre o da griglia metallica, situato all'esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;
e) «box di stalla»: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.
1. STRUTTURE
1.1. Funzione e progettazione generale.
1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare. Devono inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.
1.1.2. Anche le strutture che fanno parte di un edificio più importante devono essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitano il numero delle entrate e impediscono la circolazione di persone non autorizzate.
1.1.3. Deve essere periodicamente effettuato un programma di manutenzione per evitare qualsiasi cedimento materiale.
1.2. Locali di permanenza degli animali.
1.2.1. Si devono adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida ed efficiente pulizia dei locali e l'osservanza delle norme di igiene. I soffitti ed i muri devono essere resistenti e avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e cavi. Qualora necessario, si può inserire nella porta uno spioncino per la visione. Il pavimento deve essere liscio, impermeabile, non scivoloso, facilmente lavabile, in grado di sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo devono essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire la penetrazione di animali.
1.2.2. I muri ed i pavimenti dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Nei locali è necessario installare drenaggi di scolo. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si devono adottare le misure necessarie per impedire l'eventuale accesso del pubblico e di animali.
1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, pollame ed altri), devono rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1985, n. 623, e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre norme vigenti in materia.
1.2.4. Non si possono far coabitare specie animali tra loro incompatibili.
1.2.5. I locali di permanenza degli animali devono essere dotati di impianti che consentono, ove occorra, di praticare manipolazioni o tecniche minori.
1.3. Laboratori e sale per procedure a finalità generale o specifica.
1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2. Tutti gli istituti devono avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, per gli esami post mortem e per raccogliere campioni ai fini di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.
1.3.3. Si devono adottare disposizioni per la ricezione degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli animali già presenti, prevedendo, ad esempio, un periodo di quarantena. Devono essere disponibili sale a scopo generale o specifico nei casi in cui non è opportuno condurre le procedure o le osservazioni nel medesimo locale di permanenza degli animali.
1.4. Locali di servizio.
1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali devono essere a bassa temperatura, asciutti e inaccessibili ai vermi e agli insetti; i locali adibiti a giacigli devono essere asciutti e inaccessibili ai vermi e agli insetti. I materiali che possono essere infetti, o comunque a rischio, devono essere conservati separatamente.
1.4.2. È necessario disporre di locali per deporre gabbie, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
1.4.3. I locali da pulitura e da lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione del materiale. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento sono ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione è sufficientemente potente da eliminare calore e umidità eccessivi.
1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l'igiene del magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse e degli altri scarti animali. Se non è possibile, né opportuno, l'incenerimento sul posto, occorre adottare adeguate disposizioni per eliminare tali sostanze conformemente ai regolamenti e ai decreti locali. Si devono adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione devono essere conformi alle norme relative alla permanenza degli animali. I corridoi devono essere sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.
2. AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO
2.1. Ventilazione.
2.1.1. I locali di permanenza degli animali sono muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere e ogni tipo di agente infettivo, nonché eliminare l'eccesso di calore e di umidità.
2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi di aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10 ricambi di aria/ora e una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua.
2.2. Temperatura.
2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto gli animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si deve tenere conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche e agli effetti delle temperature di ricerca.
2.2.2. È necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di permanenza degli animali va controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3. Umidità.
Le variazioni estreme dell'umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali sia adeguato alle specie ospitate, e in genere mantenuto a 55 per cento - 10 per cento. È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40 per cento o superiori al 70 per cento di UR.
2.4. Illuminazione.
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità luminosa e il ciclo luce-buio. Per gli animali albini si deve tenere conto della loro sensibilità alla luce.
2.5. Rumore.
Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di permanenza e le sale devono essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni
2.6. Impianto di allarme.
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. È necessario quindi proteggere correttamente le strutture mediante impianti che segnalino gli incidenti e l'intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici o i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini e anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare su una procedura effetti negativi al punto di vanificarla e doverla quindi ripetere. È pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, è opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali e all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. È necessario affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. È obbligatorio un impianto di allarme nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento di acqua. Occorre vigilare affinché il funzionamento dell'impianto di allarme disturbi il meno possibile gli animali.
3. TUTELA
3.1. Salute.
3.1.1. La persona responsabile dell'istituto deve assicurarsi che un veterinario esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l'igiene del personale, quest'ultimo deve essere oggetto di particolare attenzione.
3.2. Condizioni di imballo e di trasporto.
Ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare il più possibile. Ai fini del trasporto, gli animali devono essere sani e lo speditore è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non devono mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso, o quelle che hanno partorito nelle precedenti quarantotto ore e la loro prole, non possono essere trasportate. Lo speditore e il trasportatore
3.3. Ricezione ed apertura dei colli.
I colli contenenti animali devono essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali sono trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, e adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non idonei fisicamente devono essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Sono esaminati tempestivamente da un veterinario e curati. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione devono essere immediatamente soppressi con metodo indolore. I contenitori che sono serviti per il trasporto devono essere immediatamente distrutti, qualora non sia possibile disinfettarli.
3.4. Quarantena, isolamento ed acclimatazione.
3.4.1. Gli scopi della quarantena sono:
a) proteggere gli altri animali ospitati;
b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche;
c) promuovere una buona prassi scientifica.
A meno che la salute degli animali introdotti in uno stabilimento di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo è fissato dalla legislazione nazionale. In altri casi può variare o deve essere determinato in funzione delle circostanze dal veterinario dello stabilimento (vedi anche tabella 2).
Gli animali possono essere utilizzati per procedure o tecniche durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo.
3.4.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti di essere ammalati, così da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.
3.5. Ingabbiamento.
3.5.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:
a) il modo seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende di fornitura e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini. Le disposizioni relative a gabbie, box chiusi, paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altre indicazioni relative alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12;
b) il modo sovente seguito nei laboratori che eseguono procedure o tecniche unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non devono essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.
3.5.2. Le gabbie ed i box chiusi non devono essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Devono essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. È necessario progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi, che deve variare secondo la specie e l'età degli animali ed essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.5.3. I box chiusi sono progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare. Essi devono consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente eccetera), nonché un'accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.
3.6. Alimentazione.
3.6.1. Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento per animali, si devono adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. L'alimento deve essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti, se possibile, la data di preparazione. L'imballo, il trasporto e il magazzinaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi devono essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi e ad insetti. Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni,
3.7. Acqua.
3.7.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile non infetta. Durante il trasporto è accettabile che l'acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. L'acqua è un veicolo di microrganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si seguono correttamente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
3.7.2. Per animali piccoli, quali roditori e conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti devono essere in materiale translucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia deve essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica non devono lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi e i tubi devono essere sterilizzati e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. È preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali.
3.7.3. Gli abbeveratoi automatici devono essere regolarmente verificati e risciacquati e se ne deve controllare regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. È inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
3.7.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microrganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua deve essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microrganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
3.7.5. I pesci, gli anfibi e i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per fornire agli acquari e ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.
Primati del Nuovo mondo, non umani | |
Topo | |
Ratto | |
Criceto siriano | |
Gerbillo | |
Porcellino d'India | |
Primati del Vecchio mondo, non umani | |
Quaglia | |
Coniglio | |
Gatto | |
Cane | |
Furetto | |
Polli | |
Piccione | |
Maiale | |
Capra | |
Ovino | |
Bovino | |
Cavallo |
Topo | |
Ratto | |
Gerbillo | |
Criceto siriano | |
Porcellino d'India | |
Coniglio | |
Gatto | |
Cane | |
Primate animale |
| | |
Topo |
|
|
Ratto |
|
|
Criceto siriano |
|
|
Porcellino d'India |
|
|
Coniglio 1 kg |
|
|
Coniglio 2 kg |
|
|
Coniglio 3 kg |
|
|
Coniglio 4 kg |
|
|
Coniglio 5 kg |
|
|
una madre e sua prole cm2 | ||
Topo |
|
|
Ratto |
|
|
Criceto siriano |
|
|
Porcellino d'India |
|
|
Porcellino d'India in hrem |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 3.
La superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e sua prole comprende la superficie del pavimento dello scomparto per il giaciglio.
Vedi diagramma 6.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota introduttiva: Data l'enorme varietà delle misure e delle caratteristiche dei primati, è particolarmente importante far concordare la struttura, le attrezzature interne e le dimensioni delle gabbie ai bisogni specifici dei primati. Per questi ultimi, il volume complessivo della gabbia è tanto importante quanto la superficie minima del pavimento. Come norma generale, l'altezza della gabbia, almeno per le scimmie antropoidi e altre scimmie, deve essere la dimensione più grande. L'altezza minima della gabbia deve consentire agli animali di tenersi eretti. L'altezza minima della gabbia per i primati deve consentire a questi animali di dondolarsi in estensione totale a partire dal soffitto, senza che i piedi tocchino il pavimento della gabbia. Se necessario si devono installare dei posatoi per permettere agli animali di utilizzare la parte superiore della gabbia.
È possibile alloggiare in una gabbia due primati che vanno d'accordo. Quando i primati non possono essere alloggiati a due, le gabbie devono essere disposte in modo che i primati possano vedersi ma anche, se necessario, non vedersi.
Tenendo presente quanto indicato nei periodi precedenti, la presente tabella indica i parametri minimi per la permanenza in gabbia di gruppi delle specie più comunemente utilizzate (super famiglie Ceboidea e Cercopithecoidea).
|
|
|
|
|
|
Suini 10-30
30-50 50-100 100-150 150 | |||||
Ovini 70 | |||||
Caprini 70 | |||||
Bovini 60
60-100 100-150 150-200 200-400 400 | |||||
Equini adulti |
Suini 100-150
150 | |||
Ovini 70 | |||
Caprini 70 | |||
Bovini 60-100
100-150 150-200 200-350 350-500 500 | |||
Equini adulti |
Polli 100-300
300-600 600-1.200 1.200-1.800 1.800-2.400 (Maschiadulti) 2.400 | |||||
Quaglie 120-140 |
Allegato 3
(articolo 10, comma 2)
1) Domanda in bollo da 10,33 euro (salvo i casi di esenzione dall'imposta previsti a norma di legge).
2) Documentazione attestante la qualificazione professionale del responsabile tecnico dello stabilimento utilizzatore e del personale adibito all'assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature.
3) Dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con firma autenticata.
4) Relazione tecnico-scientifica indicante la tipologia dei progetti e le specie animali impiegate.
5) Foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali utilizzati in tecniche o in procedure.
6) Originale della ricevuta del bollettino di versamento di 774,69 euro sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello Ch8 quater AOT e specificando sul retro le casuali del versamento.
7) Numero 2 marche da bollo (valore riferito a quello prescritto alla data di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge.
8) Pianta/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono tenuti gli animali prima, durante e dopo l'esecuzione del progetto.
9) Elenco delle attrezzature presenti.
10) Parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL competente territorialmente.
Allegato 5
(articolo 9, comma 3).
Ai fini della presente legge sono identificate le categorie, le mansioni e la formazione specifica richieste per il personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori.
Categoria A
1) Operatore di stabilimento.
2) Tecnico di stabilimento.
1) Operatore di stabilimento.
Mansioni: Pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti e controllo dei parametri ambientali, operazioni di pulizia e cambio delle gabbie, approvvigionamento di acqua e di cibo, controllo degli animali all'arrivo.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 40 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli di scienza degli animali da laboratorio.
2) Tecnico di stabilimento.
Mansioni: Controllo degli animali in allevamento e in mantenimento e loro identificazione, mantenimento di colonie anche definite microbiologicamente e geneticamente (sessaggio, svezzamento, accoppiamento), trattamenti profilattici e terapeutici, raccolta e registrazione dei dati, monitoraggio delle macchine ed attrezzature, organizzazione di spedizioni e trasporto di animali, controllo dei materiali da magazzino, stoccaggio e trattamento dei rifiuti.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 60 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli di scienza degli animali da laboratorio.
Categoria B
Tecnico che collabora alla esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Personale che esegue e coadiuva nelle procedure e nelle tecniche, sotto la supervisione del responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Categoria C
1) Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto.
2) Ricercatore responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.
3) Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche.
1) Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto.
2) Ricercatore responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Mansioni:
1) Pianificazione e direzione del progetto.
2) Responsabilità dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche e stesura del protocollo relativo.
Titoli di studio obbligatori (articolo 9, comma 10): Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000.
Formazione: Corso di formazione in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9, e curriculum vitae attestante il raggiungimento della competenza richiesta.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca.
3) Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Mansioni: Collaborazione nella pianificazione del progetto e nella esecuzione delle procedure e delle tecniche.
Titoli di studio obbligatori (articolo 9, comma 10): Diploma universitario ovvero studenti laureandi o dottorandi con tesi sperimentali che prevedono l'utilizzo di animali.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9 o corsi universitari di uguale durata integrati nei piani di studio.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca.
Categoria D
1) Responsabile dello stabilimento utilizzatore.
2) Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura.
3) Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
1) Responsabile dello stabilimento utilizzatore.
Mansioni: Responsabilità della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di produzione, mantenimento e uso degli animali da laboratorio; supporto e assistenza ai ricercatori per tutte le problematiche relative alla scienza degli animali da laboratorio; verifica della formazione del personale e promozione dell'aggiornamento.
Titoli di studio di base: Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000.
Formazione: Corso di specializzazione in scienza degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e alle procedure impiegate nel progetto.
2) Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura.
Mansioni: Responsabilità della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di produzione e mantenimento; attestazione della formazione del personale e promozione dell'aggiornamento.
Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
3) Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
Mansioni: Controllo del benessere e dello stato di salute degli animali; verifica della corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche; prescrizione dei trattamenti profilattici, terapeutici, analgesici necessari; prescrizione, al termine della procedura, della soppressione dell'animale sofferente e scelta del metodo eutanasico più indicato o indicazione della possibilità di affidamento.
Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria.
Formazione: Corso di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e alle procedure impiegate nel progetto.
Mansioni: Funzioni di controllo e vigilanza sul mantenimento e sull'uso degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici.
Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria.
Formazione: Corso di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.