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Allegato 1
(articolo 2, comma 2).

Topo Mus musculus
Ratto Rattus norvegicus
Porcellino d'India Cavia porcellus
Mesocriceto dorato Mesocricetus auratus
Coniglio Oryctolagus cuniculus
Primati non umani  
Cane Canis familiaris
Gatto Felis catus
Quaglia Coturnix coturnix
Gerbillo Unguiculatus Meriones
Furetto Mustela Futorios F. Furo
Minipig  
 

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Allegato 2
(articolo 12).

MODALITÀ DI SISTEMAZIONE E CONDIZIONI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI NEGLI STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO E UTILIZZATORI

        Ai sensi del presente Allegato si intende per:

            a) «locali di permanenza»: i locali in cui gli animali vivono normalmente, sia a scopo di riproduzione e di allevamento, sia durante lo svolgimento delle procedure o delle tecniche;

            b) «gabbia»: il contenitore fisso o mobile, recintato da muri, del quale almeno una parte è costituita da sbarre o da griglia metallica o, se necessario, da reti, e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in funzione del tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o meno limitata;

            c) «box» chiuso: superficie racchiusa da mura, da sbarre o da griglia metallica nel quale sono tenuti uno o più animali; secondo le dimensioni del box e del tasso di popolamento, la libertà di movimento degli animali è in genere meno limitata che in una gabbia;

            d) «paddock»: superficie recintata da staccionata, da mura, da sbarre o da griglia metallica, situato all'esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversi liberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio per fare del moto;

            e) «box di stalla»: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nel quale possono essere tenuti legati uno o due animali.

1. STRUTTURE

1.1. Funzione e progettazione generale.

        1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare. Devono inoltre essere studiate in modo da impedire l'accesso ai non addetti.
        1.1.2. Anche le strutture che fanno parte di un edificio più importante devono essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitano il numero delle entrate e impediscono la circolazione di persone non autorizzate.
        1.1.3. Deve essere periodicamente effettuato un programma di manutenzione per evitare qualsiasi cedimento materiale.

 

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1.2. Locali di permanenza degli animali.

        1.2.1. Si devono adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida ed efficiente pulizia dei locali e l'osservanza delle norme di igiene. I soffitti ed i muri devono essere resistenti e avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture di porte, tubature e cavi. Qualora necessario, si può inserire nella porta uno spioncino per la visione. Il pavimento deve essere liscio, impermeabile, non scivoloso, facilmente lavabile, in grado di sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali drenaggi di scolo devono essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire la penetrazione di animali.
        1.2.2. I muri ed i pavimenti dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l'intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Nei locali è necessario installare drenaggi di scolo. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si devono adottare le misure necessarie per impedire l'eventuale accesso del pubblico e di animali.
        1.2.3. I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, pollame ed altri), devono rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1985, n. 623, e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre norme vigenti in materia.
        1.2.4. Non si possono far coabitare specie animali tra loro incompatibili.
        1.2.5. I locali di permanenza degli animali devono essere dotati di impianti che consentono, ove occorra, di praticare manipolazioni o tecniche minori.

1.3.    Laboratori e sale per procedure a finalità generale o specifica.

        1.3.1. Le aziende di allevamento o le aziende fornitrici devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
        1.3.2. Tutti gli istituti devono avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, per gli esami post mortem e per raccogliere campioni ai fini di più approfonditi esami di laboratorio, da effettuare altrove.
        1.3.3. Si devono adottare disposizioni per la ricezione degli animali in modo che il loro arrivo non metta in pericolo gli animali già presenti, prevedendo, ad esempio, un periodo di quarantena. Devono essere disponibili sale a scopo generale o specifico nei casi in cui non è opportuno condurre le procedure o le osservazioni nel medesimo locale di permanenza degli animali.

 

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            1.3.4. È necessario disporre di locali separati per animali malati o feriti.
            1.3.5. Se necessario, è opportuno disporre di una o più sale operatorie separate in modo da consentire la sepsi negli interventi chirurgici. È altresì opportuno disporre di locali per la convalescenza post operatoria, qualora necessario.

1.4. Locali di servizio.

        1.4.1. I locali in cui si conservano gli alimenti principali devono essere a bassa temperatura, asciutti e inaccessibili ai vermi e agli insetti; i locali adibiti a giacigli devono essere asciutti e inaccessibili ai vermi e agli insetti. I materiali che possono essere infetti, o comunque a rischio, devono essere conservati separatamente.
        1.4.2. È necessario disporre di locali per deporre gabbie, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.
        1.4.3. I locali da pulitura e da lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione del materiale. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l'afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento sono ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l'impianto di ventilazione è sufficientemente potente da eliminare calore e umidità eccessivi.
        1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l'igiene del magazzinaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse e degli altri scarti animali. Se non è possibile, né opportuno, l'incenerimento sul posto, occorre adottare adeguate disposizioni per eliminare tali sostanze conformemente ai regolamenti e ai decreti locali. Si devono adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
        1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione devono essere conformi alle norme relative alla permanenza degli animali. I corridoi devono essere sufficientemente larghi per l'agevole circolazione del materiale mobile.

2.    AMBIENTE NEI LOCALI DI PERMANENZA DEGLI ANIMALI E SUO CONTROLLO

2.1. Ventilazione.

        2.1.1. I locali di permanenza degli animali sono muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere e ogni tipo di agente infettivo, nonché eliminare l'eccesso di calore e di umidità.
        2.1.2. L'aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambi di aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8-10 ricambi di aria/ora e una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua.

 

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In altri casi, può essere necessario rimuovere l'aria più frequentemente, evitando comunque il riciclo di aria non trattata.
        2.1.3. L'impianto di ventilazione deve essere progettato in modo da evitare correnti di aria nocive.

        2.1.4. È vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.

2.2. Temperatura.

        2.2.1. Nella tabella 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto gli animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si deve tenere conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche e agli effetti delle temperature di ricerca.
        2.2.2. È necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell'aria.
        2.2.3. Negli istituti utenti, la temperatura dei locali di permanenza degli animali va controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.

2.3. Umidità.

        Le variazioni estreme dell'umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali sia adeguato alle specie ospitate, e in genere mantenuto a 55 per cento - 10 per cento. È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40 per cento o superiori al 70 per cento di UR.

2.4. Illuminazione.

        Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un'illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l'intensità luminosa e il ciclo luce-buio. Per gli animali albini si deve tenere conto della loro sensibilità alla luce.

2.5. Rumore.

        Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di permanenza e le sale devono essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni a più alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni

 

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rumori sovente inevitabili, può essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali di permanenza e nelle sale in cui si effettuano le tecniche o le procedure un fondo sonoro continuo di intensità moderata, quale la musica dolce.

2.6. Impianto di allarme.

        Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. È necessario quindi proteggere correttamente le strutture mediante impianti che segnalino gli incidenti e l'intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici o i guasti dell'impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini e anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare su una procedura effetti negativi al punto di vanificarla e doverla quindi ripetere. È pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell'impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, è opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali e all'illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. È necessario affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. È obbligatorio un impianto di allarme nelle vasche dei pesci per il caso di interruzione del rifornimento di acqua. Occorre vigilare affinché il funzionamento dell'impianto di allarme disturbi il meno possibile gli animali.

3. TUTELA

3.1. Salute.

        3.1.1. La persona responsabile dell'istituto deve assicurarsi che un veterinario esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
        3.1.2. Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l'igiene del personale, quest'ultimo deve essere oggetto di particolare attenzione.

3.2. Condizioni di imballo e di trasporto.

        Ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare il più possibile. Ai fini del trasporto, gli animali devono essere sani e lo speditore è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non devono mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre dare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso, o quelle che hanno partorito nelle precedenti quarantotto ore e la loro prole, non possono essere trasportate. Lo speditore e il trasportatore

 

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devono prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo e di transito, per evitare inutili sofferenze per inadeguata ventilazione, esposizione a temperature estreme, mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati eccetera. Il destinatario deve essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si ricorda che, per quanto riguarda il trasporto internazionale di animali, si applica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE. È fatto obbligo altresì di rispettare le leggi e i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli animali vivi emanati dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei e dall'Associazione del trasporto aereo di animali (Animal Air Transport Association).

3.3. Ricezione ed apertura dei colli.

        I colli contenenti animali devono essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Ad avvenuta ispezione, gli animali sono trasferiti in gabbie pulite o in box puliti, e adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque non idonei fisicamente devono essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Sono esaminati tempestivamente da un veterinario e curati. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione devono essere immediatamente soppressi con metodo indolore. I contenitori che sono serviti per il trasporto devono essere immediatamente distrutti, qualora non sia possibile disinfettarli.

3.4. Quarantena, isolamento ed acclimatazione.

        3.4.1. Gli scopi della quarantena sono:

            a) proteggere gli altri animali ospitati;

            b) proteggere l'uomo da infezioni zoonotiche;

            c) promuovere una buona prassi scientifica.

        A meno che la salute degli animali introdotti in uno stabilimento di allevamento sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo è fissato dalla legislazione nazionale. In altri casi può variare o deve essere determinato in funzione delle circostanze dal veterinario dello stabilimento (vedi anche tabella 2).
        Gli animali possono essere utilizzati per procedure o tecniche durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino alcun importante rischio per altri animali o per l'uomo.
        3.4.2. Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospetti di essere ammalati, così da costituire un rischio per l'uomo o per altri animali.

 

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        3.4.3. Anche se si sia constatato che gli animali sono sani, è buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in procedure o tecniche, la cui durata dipende da vari fattori, quali la durata del trasporto e l'età dell'animale. La durata di tale periodo è decisa dal veterinario.

3.5. Ingabbiamento.

        3.5.1. Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:

            a) il modo seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende di fornitura e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell'ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini. Le disposizioni relative a gabbie, box chiusi, paddock e box di stalla adatti a queste strutture figurano nelle tabelle da 3 a 13. Altre indicazioni relative alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di popolamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12;

            b) il modo sovente seguito nei laboratori che eseguono procedure o tecniche unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non devono essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.

        3.5.2. Le gabbie ed i box chiusi non devono essere fabbricati con materiale nocivo agli animali. Devono essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l'uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. È necessario progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei box chiusi, che deve variare secondo la specie e l'età degli animali ed essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
        3.5.3. I box chiusi sono progettati tenendo presente il benessere delle specie da ospitare. Essi devono consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente eccetera), nonché un'accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.

3.6. Alimentazione.

        3.6.1. Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione dell'alimento per animali, si devono adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. L'alimento deve essere imballato in sacchi chiusi, impermeabili, recanti, se possibile, la data di preparazione. L'imballo, il trasporto e il magazzinaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi devono essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, inaccessibili a vermi e ad insetti. Gli alimenti rapidamente deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni,

 

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frutta, pesce eccetera, sono conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori.
        3.6.2. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urine eccetera, è necessario procedere a pulizia quotidiana.
        3.6.3. La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie e deve soddisfare i bisogni fisiologici dell'animale. Ogni animale deve essere messo nelle condizioni di poter accedere al mangime.

3.7. Acqua.

        3.7.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile non infetta. Durante il trasporto è accettabile che l'acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. L'acqua è un veicolo di microrganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si seguono correttamente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l'abbeveraggio automatico.
        3.7.2. Per animali piccoli, quali roditori e conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti devono essere in materiale translucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia deve essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica non devono lasciar fuoriuscire il liquido. Anche le capsule, i tappi e i tubi devono essere sterilizzati e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori vanno smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. È preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di permanenza degli animali.
        3.7.3. Gli abbeveratoi automatici devono essere regolarmente verificati e risciacquati e se ne deve controllare regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l'insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. È inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell'apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell'acqua.
        3.7.4. L'acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microrganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l'acqua deve essere trattata. L'acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microrganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell'aumentare il tasso di cloro nell'acqua o nell'acidificare l'acqua per ottenere l'effetto voluto.
        3.7.5. I pesci, gli anfibi e i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell'acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per fornire agli acquari e ai vivai l'acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.

 

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TABELLA 1 - TEMPERATURA DEI LOCALI
(animali da gabbia o in recinti interni)

Specie e gruppi di specie
Gamma ottimale in oC
Primati del Nuovo mondo, non umani
20-28
Topo
20-24
Ratto
20-24
Criceto siriano
20-24
Gerbillo
20-24
Porcellino d'India
20-24
Primati del Vecchio mondo, non umani
20-24
Quaglia
20-24
Coniglio
15-21
Gatto
15-21
Cane
15-21
Furetto
15-21
Polli
15-21
Piccione
15-21
Maiale
10-24
Capra
10-24
Ovino
10-24
Bovino
10-24
Cavallo
10-24


        Nota: In casi particolari, ad esempio quando si alloggiano animali molto giovani o glabri, possono essere necessarie temperature ambiente più elevate di quelle indicate nella presente tabella.

TABELLA 2 - PERIODI DI QUARANTENA LOCALE

Nota introduttiva: I periodi di quarantena locale devono essere determinati secondo le circostanze da un veterinario.

Specie
Giorni
Topo
  5-15
Ratto
  5-15
Gerbillo
  5-15
Criceto siriano
  5-15
Porcellino d'India
  5-15
Coniglio
20-30
Gatto
20-30
Cane
20-30
Primate animale
40-60
 

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TABELLA 3 - PERMANENZA IN GABBIA DI RODITORI PICCOLI E DI CONIGLI
(in attesa e durante l'esecuzione delle procedure)

Specie
Superficie minima del
pavimento della gabbia cm2
Altezza della
gabbia cm.

Topo

  180

12

Ratto

  350

14

Criceto siriano

  180

12

Porcellino d'India

  600

18

Coniglio 1 kg

1.400

30

Coniglio 2 kg

2.000

30

Coniglio 3 kg

2.500

35

Coniglio 4 kg

3.000

40

Coniglio 5 kg

3.600

40


        Nota:  Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il pavimento della gabbia e la parte superiore orizzontale del coperchio o della gabbia.
Nel progettare le ricerche si deve tenere conto del potenziale di crescita degli animali per assicurare loro un adeguato spazio conformemente alla presente tabella, durante tutte le fasi delle procedure.
        Vedi anche diagrammi da 1 a 5 e da 8 a 12.

TABELLA 4 - PERMANENZA IN GABBIA DI RODITORI PICCOLI, IN FASE RIPRODUTTIVA

Specie
Superficie minima del
pavimento della gabbia per
una madre e sua prole cm2
Altezza della
gabbia cm.

Topo

  200

12

Ratto

  800

14

Criceto siriano

  650

12

Porcellino d'India

1.200

18

Porcellino d'India in hrem

1.000 per l'adulto
18


        Nota:  Per la definizione «altezza della gabbia», vedi nota tabella 3.
 

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TABELLA 5 - SISTEMAZIONE DELLE CONIGLIE IN FASE RIPRODUTTIVA

Peso della
coniglia kg
Superficie minima del
pavimento della gabbia per
una coniglia e sua prole m2
Altezza minima
della gabbia
cm.
Superficie minima
dello scomparto per
il giaciglio m2

1

0,30

30

0,10

2

0,35

30

0,10

3

0,40

35

0,12

4

0,45

40

0,12

5

0,50

40

0,14

        Nota:  Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 3.
La superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e sua prole comprende la superficie del pavimento dello scomparto per il giaciglio.
Vedi diagramma 6.

TABELLA 6 - OSPITALITÀ DEI GATTI
(durante l'esecuzione del progetto ed in fase riproduttiva)

Peso del
gatto kg
Superficie minima
del pavimento della
gabbia per gatto m2
Altezza minima
della gabbia
m.
Superficie minima
del pavimento della
gabbia, per gatta e
sua prole m2
Superficie minima
del recinto per gatta
e sua prole m2

0,5-1

0,2

50

-

-

1-3

0,3

50

0,58

2

3-4

0,4

50

0,58

2

4-5

0,6

50

0,58

2


        Nota: La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere rigorosamente limitata. I gatti così confinati devono uscire e fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non interferisca con le finalità del progetto. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia.
        Nel calcolo della superficie minima del pavimento è possibile includere la superficie dei piani da riposo. La superficie minima del pavimento per una gatta e sua prole comprende la superficie di 0,18 m2 dello scomparto per figliare.
        Vedi anche diagramma 7.
 

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TABELLA 7 - PERMANENZA IN GABBIA DEI CANI
(durante il progetto)

Altezza del cane
(a partire dalla spalla)
cm.
Superficie minima del
pavimento della gabbia
del cane m2
Altezza minima
della gabbia cm.

30

0,75

  60

40

1,00

  80

70

1,75

140


        Nota: I cani non devono rimanere in gabbia più a lungo di quanto necessario ai fini della procedura. I cani in gabbia devono poter uscire per fare moto almeno una volta al giorno qualora ciò non sia incompatibile con le finalità del progetto. Si deve fissare un termine al di là del quale un animale non può rimanere in gabbia senza moto quotidiano. Le superfici per il moto devono essere sufficientemente vaste affinché i cani possano muoversi liberamente. Non si possono utilizzare pavimenti a griglia nelle gabbie per cani se non qualora sia necessario al progetto. Date le grandi differenze di altezza e data la limitata interdipendenza tra misura e peso delle varie razze di cani, l'altezza della gabbia deve essere stabilita in funzione dell'altezza del corpo dei singoli animali, misurando a partire dall'altezza delle spalle. Come norma generale l'altezza minima della gabbia deve essere due volte quella misurata dall'altezza delle spalle.
        Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 6.

TABELLA 8 - PERMANENZA DEI CANI IN RECINTI
(in attesa nonché durante le procedure e la fase riproduttiva)

Peso del
cane kg.
Superficie del pavimento
del recinto chiuso/cane
Superficie adiacente minima
per moto/cane
   
Fino a 3 cani m2
Oltre 3 cani m2

6

0,5

0,5(1,0)

0,5(1,0)

6-10

0,7

1,4(2,1)

1,2(1,9)

10-20

1,2

1,6(2,8)

1,4(2,6)

20-30

1,7

1,9(3,6)

1,6(3,3)

>30

2,0

2,0(4,0)

1,8(3,8)


        Nota: Le cifre fra parentesi indicano la superficie totale, ossia la superficie del pavimento del recinto chiuso, più la superficie adiacente per il moto. I cani tenuti a lungo nei recinti esterni devono poter accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. Quando i cani sono alloggiati su superfici a griglia, si deve fornire loro una superficie piatta per dormire. Non si possono utilizzare pavimenti a griglia se non nei casi richiesti dal progetto. I tramezzi che separano i recinti chiusi devono essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l'un l'altro. Tutti i recinti chiusi dispongono di adeguato drenaggio.
 

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TABELLA 9 - PERMANENZA IN GABBIA DI PRIMATI ANIMALI
(in attesa nonché durante le procedure e la fase riproduttiva)

        Nota introduttiva: Data l'enorme varietà delle misure e delle caratteristiche dei primati, è particolarmente importante far concordare la struttura, le attrezzature interne e le dimensioni delle gabbie ai bisogni specifici dei primati. Per questi ultimi, il volume complessivo della gabbia è tanto importante quanto la superficie minima del pavimento. Come norma generale, l'altezza della gabbia, almeno per le scimmie antropoidi e altre scimmie, deve essere la dimensione più grande. L'altezza minima della gabbia deve consentire agli animali di tenersi eretti. L'altezza minima della gabbia per i primati deve consentire a questi animali di dondolarsi in estensione totale a partire dal soffitto, senza che i piedi tocchino il pavimento della gabbia. Se necessario si devono installare dei posatoi per permettere agli animali di utilizzare la parte superiore della gabbia.
È possibile alloggiare in una gabbia due primati che vanno d'accordo. Quando i primati non possono essere alloggiati a due, le gabbie devono essere disposte in modo che i primati possano vedersi ma anche, se necessario, non vedersi.
Tenendo presente quanto indicato nei periodi precedenti, la presente tabella indica i parametri minimi per la permanenza in gabbia di gruppi delle specie più comunemente utilizzate (super famiglie Ceboidea e Cercopithecoidea).

Peso del
primate kg.
Superficie minima del
pavimento della gabbia
per uno o due animali m2
Altezza minima
della gabbia cm.

1

0,25

60
1-3
0,35
75
3-5
0,50
80
5-7
0,70
85
7-9
0,90
90
9-15
1,10
125  
15-25
1,50
125  


        Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 6.

TABELLA 10 - PERMANENZA IN GABBIA DEI SUINI
(in attesa e durante il progetto)

Peso del
suino kg.
Superficie minima
del pavimento della
gabbia/suino m2
Altezza minima
della gabbia cm.

  5-15

0,35

50
15-25
0,55
60
25-40
0,80
80


        Nota: La tabella si applica anche ai suinetti. I suini non vanno tenuti in gabbia, tranne in caso di assoluta necessità allo scopo del progetto e anche in tale caso soltanto per un periodo minimo.
        Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 6.
 

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TABELLA 11 - PERMANENZA DI ANIMALI DA FATTORIA IN RECINTI CHIUSI
(in attesa e durante il progetto presso gli stabilimenti utilizzatori)

Specie
e sesso
kg
Superficie
minima del
pavimento del
recinto chiuso m2
Larghezza
minima
del recinto
chiuso m.
Altezza
minima
della separazione
tra recinti
chiusi m.
Superficie minima
del pavimento
del recinto chiuso
per gruppi
m2/animale
Larghezza
minima della
mangiatoia
capo m.
Suini 10-30
        30-50
        50-100
        100-150
        150
2
2
3
5
5
1,6
1,8
2,1
2,5
2,5
0,8
1,0
1,2
1,4
1,4
0,2
0,3
0,8
1,2
2,5
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Ovini 70
1,4
1,8
1,2
0,7
0,35
Caprini 70
1,6
1,8
2,0
0,8
0,35
Bovini 60
        60-100
        100-150
        150-200
        200-400
        400
2,0
2,2
2,4
2,5
2,6
2,8
1,1
1,8
1,8
2,0
2,2
2,2
1,0
1,0
1,0
1,2
1,4
1,4
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0,30
0,30
0,35
0,40
0,55
0,65
Equini adulti
13,5  
4,5
1,8
-
-

TABELLA 12 - PERMANENZA DI ANIMALI DA FATTORIA IN BOX DI STALLA
(in attesa e durante il progetto presso gli stabilimenti utilizzatori)

Specie e peso
kg.
Superficie minima
del box
di stalla m2
Larghezza minima
del box
di stalla m.
Altezza minima
della separazione fra
i box di stalla m.
Suini 100-150
        150
1,2
2,5
2,0
2,5
0,9
1,4
Ovini 70
0,7
1,0
0,9
Caprini 70
0,8
1,0
0,9
Bovini 60-100
        100-150
        150-200
        200-350
        350-500
        500
0,6
0,9
1,2
1,8
2,1
2,6
1,0
1,4
1,6
1,8
1,9
2,2
0,9
0,9
1,4
1,4
1,4
1,4
Equini adulti
4,0
2,5
1,6


        Nota: I box di stalla devono essere sufficientemente ampi in modo che gli animali possano distendersi comodamente.
 

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TABELLA 13 - PERMANENZA IN GABBIA DI UCCELLI
(in attesa e durante le procedure presso gli stabilimenti utilizzatori)

Specie
e peso
kg
Superficie
minima/uccelli
cm2
Superficie
minima
per due uccelli
cm2/uccello
Superficie
minima per
tre uccelli o
più cm2/uccello
Altezza
minima
della gabbia
cm.
Lunghezza
minima della
mangiatoia/
uccello cm.
Polli 100-300
        300-600
        600-1.200
     1.200-1.800
     1.800-2.400
(Maschiadulti) 2.400
  250
  500
1.000
1.200
1.400
1.800
  200
  400
  600
  700
  800
1.200
  150
  300
  450
  550
  650
1.000
25
35
45
45
45
60
  3
  7
10
12
12
15
Quaglie 120-140
350
250
200
15
  4


        Nota: Per «superficie» si intende il prodotto della larghezza della gabbia misurata dall'interno, orizzontalmente, non il prodotto della lunghezza e della larghezza del suolo della gabbia.
Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota tabella 6.
        La larghezza delle maglie nei pavimenti a griglia non deve superare 10x10 mm per i pulcini e 25x25 mm per i volatili giovani adulti. Il diametro del filo di ferro non deve essere inferiore a 2 mm. L'inclinazione del suolo non deve superare il 14% (8o).
        Gli abbeveratoi devono essere lunghi quanto le mangiatoie. Quando si utilizzano biberon o tazze, ogni uccello deve avere accesso a due biberon o a due tazze. Le gabbie devono essere dotate di posatoi affinché gli uccelli posti in gabbie separate possano vedersi.
 

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Allegato 3
(articolo 10, comma 2)

ELENCO DEI DOCUMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI UTILIZZATORI

        1) Domanda in bollo da 10,33 euro (salvo i casi di esenzione dall'imposta previsti a norma di legge).
        2) Documentazione attestante la qualificazione professionale del responsabile tecnico dello stabilimento utilizzatore e del personale adibito all'assistenza degli animali e al funzionamento delle attrezzature.
        3) Dichiarazione di accettazione dell'incarico del responsabile con firma autenticata.
        4) Relazione tecnico-scientifica indicante la tipologia dei progetti e le specie animali impiegate.
        5) Foglio-tipo del registro su cui vengono annotati i movimenti degli animali utilizzati in tecniche o in procedure.
        6) Originale della ricevuta del bollettino di versamento di 774,69 euro sul c/c n. 11281011 intestato al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni, utilizzando l'apposito modello Ch8 quater AOT e specificando sul retro le casuali del versamento.
        7) Numero 2 marche da bollo (valore riferito a quello prescritto alla data di presentazione della domanda) salvo i casi di esenzione dall'imposta di bollo previsti a norma di legge.
        8) Pianta/e dello stabulario/i e/o dei locali dove vengono tenuti gli animali prima, durante e dopo l'esecuzione del progetto.
        9) Elenco delle attrezzature presenti.
        10) Parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL competente territorialmente.

 

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Allegato 5
(articolo 9, comma 3).

REQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

        Ai fini della presente legge sono identificate le categorie, le mansioni e la formazione specifica richieste per il personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori.

Categoria A

1) Operatore di stabilimento.

2) Tecnico di stabilimento.

1) Operatore di stabilimento.

        Mansioni: Pulizia e sanificazione delle attrezzature e degli ambienti e controllo dei parametri ambientali, operazioni di pulizia e cambio delle gabbie, approvvigionamento di acqua e di cibo, controllo degli animali all'arrivo.
        Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 40 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
        Aggiornamento: Moduli di scienza degli animali da laboratorio.

2) Tecnico di stabilimento.

        Mansioni: Controllo degli animali in allevamento e in mantenimento e loro identificazione, mantenimento di colonie anche definite microbiologicamente e geneticamente (sessaggio, svezzamento, accoppiamento), trattamenti profilattici e terapeutici, raccolta e registrazione dei dati, monitoraggio delle macchine ed attrezzature, organizzazione di spedizioni e trasporto di animali, controllo dei materiali da magazzino, stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

        Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 60 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.

        Aggiornamento: Moduli di scienza degli animali da laboratorio.

Categoria B

        Tecnico che collabora alla esecuzione delle procedure e delle tecniche.

      Personale che esegue e coadiuva nelle procedure e nelle tecniche, sotto la supervisione del responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.

 

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        Mansioni: Effettuazione delle procedure e delle tecniche, osservazione, rilevazione e registrazione degli effetti legati alla specifica procedura (rilievi ponderali, clinici, patologici, comportamentali); assistenza durante le necroscopie e prelievo di organi e di tessuti; esecuzione di tecniche eutanasiche e anestetiche, sotto la supervisione del medico veterinario.
        Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 60 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.
        Aggiornamento:
Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di applicazione.

Categoria C

1)    Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto.

2)    Ricercatore responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.

3)    Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche.

        1)  Ricercatore responsabile della ideazione e pianificazione del progetto.

        2)  Ricercatore responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche.

Mansioni:

        1) Pianificazione e direzione del progetto.

        2) Responsabilità dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche e stesura del protocollo relativo.

        Titoli di studio obbligatori (articolo 9, comma 10): Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000.

        Formazione: Corso di formazione in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9, e curriculum vitae attestante il raggiungimento della competenza richiesta.

 

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        Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca.

        3) Ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche.

        Mansioni: Collaborazione nella pianificazione del progetto e nella esecuzione delle procedure e delle tecniche.

        Titoli di studio obbligatori (articolo 9, comma 10): Diploma universitario ovvero studenti laureandi o dottorandi con tesi sperimentali che prevedono l'utilizzo di animali.

        Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9 o corsi universitari di uguale durata integrati nei piani di studio.

        Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e allo specifico campo di ricerca.

Categoria D

1)    Responsabile dello stabilimento utilizzatore.

2)    Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura.

3)    Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.

        1) Responsabile dello stabilimento utilizzatore.

        Mansioni: Responsabilità della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di produzione, mantenimento e uso degli animali da laboratorio; supporto e assistenza ai ricercatori per tutte le problematiche relative alla scienza degli animali da laboratorio; verifica della formazione del personale e promozione dell'aggiornamento.

        Titoli di studio di base: Laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze agrarie con indirizzo zootecnico, scienze della produzione animale, psicologia ad indirizzo generale e sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, PSI-02, di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000.

 

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        Formazione: Corso di specializzazione in scienza degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.

        Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e alle procedure impiegate nel progetto.

        2) Responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura.

        Mansioni: Responsabilità della gestione e dell'organizzazione dello stabilimento in tutti gli aspetti, sia di carattere amministrativo, sia sanitario; verifica del rispetto della legislazione vigente in materia di produzione e mantenimento; attestazione della formazione del personale e promozione dell'aggiornamento.

        Formazione: Corso in scienza degli animali da laboratorio di almeno 80 ore presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.

        3) Medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.

        Mansioni: Controllo del benessere e dello stato di salute degli animali; verifica della corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche; prescrizione dei trattamenti profilattici, terapeutici, analgesici necessari; prescrizione, al termine della procedura, della soppressione dell'animale sofferente e scelta del metodo eutanasico più indicato o indicazione della possibilità di affidamento.

        Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria.

        Formazione: Corso di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.

        Aggiornamento: Moduli integrativi in base alla specie animale e alle procedure impiegate nel progetto.

Medico veterinario di strutture pubbliche che ha compiti di vigilanza sull'utilizzo degli animali per fini scientifici o tecnologici.

        Mansioni: Funzioni di controllo e vigilanza sul mantenimento e sull'uso degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici.

        Titolo di studio di base: Laurea in medicina veterinaria.

        Formazione: Corso di specializzazione in scienza e medicina degli animali da laboratorio a livello accademico o master o corsi di equivalenti contenuti e durata presso gli enti di cui al comma 11 dell'articolo 9.

 

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